Questo il titolo dato alla lezione tenuta oggi lunedì 17/10/2016 dal prof. Felice Casucci e dal prof. Roberto Virzo presso l’università di Benevento alla quale i ragazzi del Classico Internazionale hanno partecipato, molti sono stati gli argomenti trattati e da angolazioni poste da prospettive diverse partendo dal diritto per poi arrivare alla letteratura. Oggi l’argomento discusso dal prof. Virzo Roberto è stato molto vario e interessante in quanto abbiamo discusso dei doveri che hanno i paesi come l’Italia nei confronti dei migranti che entrano nel proprio territorio. L’Italia per la sua posizione geografica viene considerato Stato costiero e come tale ha dei doveri; una premessa fondamentale da conoscere prima di imbattersi in questo argomento come ha tenuto a precisare il prof. Virzo riguarda il concetto di estensione di una nazione poiché il territorio di uno Stato si estende per 12 miglia nautiche dalle coste di questo, pertanto diventa imprescindibile trattare le leggi del Diritto internazionali, obbligatorie per tutti gli stati esistenti, che tutelano i migranti e impongono dei doveri alle nazioni su cui approdano. Il diritto internazionale dà la facoltà a uno Stato costiero di poter accogliere o meno un immigrato economico definito tale poiché emigra solamente per migliorare la sua posizione economica già stabile, mentre è tutto diverso per gli immigrati in quanto lo stato secondo il diritto internazionale ha il dovere di non respingerli, cioè ha il dovere di capire il motivo del loro viaggio e se vengono classificati come rifugiati o come immigrati economici. Il rifugiato secondo il diritto internazionale è colui che fugge dal proprio paese per motivi raziali, politici, etnici o politici (la cassazione italiana negli ultimi anni ha aggiunto come motivo di fuga da parte del rifugiato l’orientamento sessuale). Lo Stato ha il dovere di qualificare le persone che entrano sul proprio territorio o come rifugiato o come immigrato dopo un attento esame dello status della persona e in caso non venisse dichiarato come rifugiato lo Stato ha il dovere di fornirgli tutti i diritti giuridici come un ricorso alla sentenza emanata, infatti in attesa della possibilità di una sentenza in tribunale gli immigrati attendono nei centri di accoglienza . Quando un rifugiato entra sul territorio di una nazione quest’ultima ha il dovere di accoglierlo anche se è entrato nel paese in modo clandestino o illegale. Nel 1989 con la convezione sui diritti del Fanciullo, si fa entrare il bambino (persona al disotto dei 18 anni ) indirettamente nella classe dei rifugiati, in quanto il minore ha diritto all’istruzione, alla salute, ma soprattutto a un infanzia serena, se il minore arriva nello stato straniero con un membro della famiglia anche esso verrà qualificato come rifugiato sempre per dare al bambino la possibilità di vivere un infanzia serena, se il bambino invece arriva da solo si cercherà di capire il motivo del suo viaggio. Ma nella classe di rifugiati non ci sono solamente bambini, politici e persone che vengono perseguitate per i loro culti o i loro pensieri ma con la Convenzione di Istanbul ne entra a far parte anche la donna, poiché vista come più vulnerabile rispetto agli altri migranti. Il prof Virzo alla fine di questa spiegazione sulla differenza tra profughi e migranti propone come esempio che vede protagonista di una storia vera, quella della nave TAMPA, che navigando in acque internazionale soccorre una nave di 434 e trovandosi nei pressi dell’Australia chiede il permesso di entrare nelle acque dello Stato Australiano ma gli viene negato, in questo caso la nazione che ha il compito di accogliere i migranti è lo stato di bandiera della nave che li ha soccorsi. Il concetto di Stato di bandiera è essenziale per capire la convenzione di Palermo, in quanto se una nave in acque internazionali sta affondando con questo trattato prima di prestare soccorso alla nave bisogna avere un risposta da parte dello Stato, ma in assenza di questa si può intervenire. La particolarità di tutto la lezione è stata la conclusione poiché non abbiamo esaminato la questione nei migranti solamente su un piano giuridico ma anche con la letteratura e soprattutto la poesia “Il Treno Degli Emigranti “
Non è grossa, non è pesante
la valigia dell’emigrante…
C’è un po’ di terra del mio villaggio,
per non restare solo in viaggio…
un vestito, un pane, un frutto,
e questo è tutto.
Ma il cuore no, non l’ho portato:
nella valigia non c’è entrato.
Troppa pena aveva a partire,
oltre il mare non vuol venire.
Lui resta, fedele come un cane,
nella terra che non mi dà pane:
un piccolo campo, proprio lassù…
Ma il treno corre: non si vede più.
In questa parole l’autore Gianni Rodari non esamina la figura di emigrante come un soggetto del diritto ma come una persona, che lascia il suo cuore nella sua terra nativa ed è costretto a partire non per proprio volere ma per sopravvivenza, poiché come oggi gli emigranti africani così gli italiano più di 60 anni fa hanno abbandonato la loro famiglia la loro vita alla ricerca di una condizione di vita migliore, senza alcun tipo di sicurezze, solamente con la certezza che qualsiasi tipo di realtà sarebbe stata migliore di quella che vivevano, non dobbiamo mai dimenticare che gli emigranti emigrano da paesi in guerra, con leggi razziali, nazioni che non garantiscono libertà al singolo perciò uno Stato prima di qualificarli non deve fare una semplice e superficiale revisione secondo standard predefiniti, ma deve esaminare accuratamente lo status della persona.
Gennaro Pascariello