Piano Annuale Attività 2016-2017
inizio 15 settembre 2016
termine 9 giugno 2017
202 giorni di lezione
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MIUR – Calendario delle festività e degli esami per l’anno 2016/2017
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Calendario scolastico a.s. 2016-2017 – trasmissione deliberazione di Giunta regionale di rettifica
Delibera n.367 del 13/07/2016 Regione Campania (rettifica) >>
Delibera n.275 del 14/06/2016 Regione Campania >>
[La Giunta] DELIBERA
- di approvare il calendario scolastico 2016/2017 […], determinato come segue:
sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale:
- tutte le domeniche;
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale;
- il 26 dicembre, Santo Stefano;
- il 1° gennaio, Capodanno;
- il 6 gennaio, Epifania;
- il lunedì dopo Pasqua;
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- il 1° maggio, festa del Lavoro;
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica);
1.2
di stabilire che per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi le lezioni abbiano inizio il giorno 15 settembre 2016 e terminino il giorno 9 giugno 2017, per un totale previsto di n. 202 giorni di lezione, ovvero di n. 201 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2017;
1.3
di stabilire, altresì, le seguenti sospensioni delle attività didattiche:
- il 31 ottobre 2016, ponte di tutti i Santi;
- Il 2 novembre 2016 giorno della commemorazione dei defunti;
- il 7 gennaio 2017 ponte dell’Epifania;
- dal 23 al 31 dicembre 2016 e dal 2 al 5 gennaio 2017, vacanze natalizie;
- dal 13 al 18 aprile 2017, vacanze pasquali;
- il 27 ed il 28 febbraio 2017, lunedì e martedì di Carnevale (rettifica del 13/7/2016);
- di confermare le celebrazioni nei giorni:
27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte;
10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;
19 marzo – “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana – come giornata dell’impegno e della memoria. Nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare;
- che le singole Istituzioni Scolastiche, per motivate esigenze (vocazione turistica del territorio) e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all’Assessorato regionale all’Istruzione, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all’Ambito territorialmente competente;
- le giornate di lezione derivanti da tali anticipi possono essere recuperate nel corso dell’anno scolastico di riferimento;
- [..]
le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto – debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico, nonché tempestivamente comunicati alle famiglie entro l’avvio delle lezioni – in particolare:
per esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt.. 5, co. 2, del D.P.R. 275/99 e 10, co.3, lett. c del D. Lgs. 297/94. Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni per dare corso ad iniziative messe in atto dalle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;